Art. 7.
(Servizi di psichiatria ed università).

      1. Gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina, nei quali si effettuano corsi di specializzazione in psichiatria, devono essere dotati di almeno un DP, che assicura l'attività assistenziale e di formazione degli specializzandi, ove necessario con il concorso del personale regionale del SSN.
      2. L'organizzazione dei DP istituti ai sensi del comma 1, fatte salve le specifiche attività di formazione e di ricerca, è conforme a quella dei DP delle ASL.